Descrizione

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Modalità di richiesta

La comunicazione deve essere presentata per la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione (fabbricati civili, commerciali, industriali urbani, rustici,) ed a qualunque uso adibiti o ceduti (es. compravendita, comodato gratuito, ospitalità, affitto).

La comunicazione deve essere presentata dagli interessati, entro e non oltre 48 ore dalla consegna dell'immobile, direttamente presso l'ufficio del protocollo del Comune  oppure spedita al suddetto ufficio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso, le 48 ore sono considerate dalla data del timbro postale di spedizione.

Per la comunicazione può essere utilizzato il modello allegato e disponibile anche presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico. Nel caso si utilizzassero altri modelli è importante che vengano riportate tutte le notizie richieste dalla legge ovvero: generalità complete del proprietario e dell'acquirente (o di colui che assume la disponibilità dell'immobile), estremi del documento di identificazione dell'acquirente (o colui che assume la disponibilità dell'immobile); ubicazione precisa dell'immobile; tipologia dell'operazione (affitto, vendita ecc.). In caso di rinnovo o proroga della disponibilità del fabbricato al medesimo soggetto, la comunicazione non deve essere rinnovata.

N.B. La comunicazione, nei comuni sede di questura o di commissariati della polizia di stato, viene presentata a quest'ultimi.

Requisiti del richiedente

Chiunque cede la proprietà o il godimento oppure a qualsiasi altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese , l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, utilizzando apposito modulo, questi dati:

- esatto indirizzo del fabbricato
- generalità del cedente con indicazione del recapito telefonico (se il cedente è una società specificare le generalità del legale rappresentante)
- generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene unitamente agli estremi del documento di riconoscimento.
 

Documentazione da presentare

Copia del documento di identità valido del cessionario.

Informazioni

Per gli immobili nei comuni della Provincia, la comunicazione deve essere presentata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, se presente, oppure presso il Comune.

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).


Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata l'allegata circolare esplicativa.

Avvertenze

Chi omette di fare la comunicazione, la fa oltre le 48 ore, fornisce indicazioni non esatte o non le fornisce, è soggetto a una sanzione amministrativa variabile da  euro 100,29 a euro 1.549,37. Nell'ipotesi che l'affittuario lasci l'immobile, dopo aver presentato la comunicazione, non è necessario procedere ad avvertire di ciò il comune. E' necessario invece fare una nuova comunicazione nel caso di successiva cessione.

Normativa di riferimento

art. 12 del decreto legge nr. 59 del 21/03/1978 convertito in legge nr. 191 del 18.05.1978

art. 2 del decreto legge nr. 79 del 20/06/2012 convertito in legge nr.131/2012

Riferimenti e contatti

Ufficio
Protocollo - URP
Referente
Bellini Monia
Responsabile
D.ssa Barbara Dall'Omo
Indirizzo
P.za Ettore Alpi 1
Tel
0558046154 - 0558046008
Fax
0558046461
E-mail
protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
Orario di apertura
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00. Lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30; Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su turnazione. Mercoledì chiusura al pubblico.

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