Informazioni

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica,  i prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (notifica sanitaria). Il criterio della prevalenza è determinato in relazione alla quantificazione sull'ammontare dei ricavi che, per i prodotti non provenienti direttamente dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente, non deve essere superiore a Euro 160.000 per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di Euro per le società . Nel rispetto del suddetto criterio è quindi possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.
La vendita diretta esercitata presso la propria azienda rientra nella normale attività  dell'imprenditore agricolo (art.1 D.Lgs 228/2001).
Essa può essere effettuata:
- nell'ambito dell'azienda agricola o di aree private di cui gli imprenditori  abbiano disponibilità;
- in forma itinerante: soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda  ovvero ove si intende avviare l’attività e può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della SCIA secondo le norme del commercio su area pubblica in forma itinerante.
- su area pubblica: tramite bando pubblico o partecipando alla "spunta"  secondo le norme previste per il commercio su aree pubbliche.
- in locali aperti al pubblico: secondo la disciplina del commercio in sede fissa.
Con l’inserimento del comma 8 bis nell’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti nell’azienda agricola, in area privata di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, su area pubblica o in locali aperti al pubblico, è consentita la somministrazione non assistita.
Inoltre, a seguito di quest’ultima modifica normativa, la comunicazione di avvio attività non è dovuta se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Tributi - Economato - Sviluppo Economico
Referente
Visani Scozzi Roberta
Responsabile
Dott.ssa Dall'Omo Barbara
Indirizzo
Piazza Ettore Alpi, 1
Tel
0558046008-0558046154
Fax
0558046461
E-mail
commercio@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
Orario di apertura
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00. Lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30; Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su turnazione. Mercoledì chiusura al pubblico.

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