TARI (Tassa sui Rifiuti)
Descrizione
La Legge 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), n. 160 ed in particolare l’art. 1, comma 738 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo salva la sola disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), contenuta nella L. n. 147/2013, commi 639 e seguenti;
Modalità di richiesta
DAL 1/1/2023 LE DICHIARAZIONI DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE TARI DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO 90 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO
La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di VARIAZIONE e di CESSAZIONE del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione
Requisiti del richiedente
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Iter procedura
Il contribuente riceve appositi avvisi di pagamento in acconto e a saldo.
Il vigente regolamento prevede la riscossione di n. 3 rate in acconto con scadenza 31 MARZO-30 GIUGNO-30 SETTEMBRE e n. 1 rata a saldo con scadenza 2 DICEMBRE
Costi
Vedere l'allegato per le tariffe applicate
Viene aggiunto alla tariffa comunale il Tributo Provinciale (TEFA) nella misura del 5% di spettanza della Città Metropolitana di Firenze
Informazioni
COMPONENTI PEREQUATIVE
La delibera ARERA n. 386/2023/r/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffe corrispettiva:
a) UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad €1,50 per utenza per anno.
Inoltre la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, ha introdotto una nuova componente perequativa UR3a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025 - (il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica)
La componente UR3a pari a 6€, dovuta per il 2025, verrà applicata sul saldo 2025 su ogni utenza domestica e non domestica.
Il bonus sociale rifiuti relativo all'anno 2025 verrà applicato entro il 30/06/2026
"Il bonus sociale relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) viene corrisposto una volta all’anno, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti. Lo sconto, pari al 25% della spesa sostenuta viene applicato sulla TARI (o sulla tariffa corrispettiva) nell’anno successivo a quello in cui è stata presentatala Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questo avviene perché a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all’anno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal gestore). Poiché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno dritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di dicembre di ciascun anno. Per questo motivo il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU. Per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025. Lo sconto viene calcolato in base a quello che il nucleo familiare ha pagato nel 2025."
A destra è presente il link con le informazioni relative alle modalità di applicazione del bonus sociale 2025 pubblicate da ARERA
Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti, e, pertanto soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
a) Per le utenze domestiche: tutti gli immobili dotati di almeno un’utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall’allacciamento ai servizi.
b) Per le utenze non domestiche: tutti gli immobili forniti di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un’attività nei locali.
3. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Sono tassabili le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. detenute o occupate in via esclusiva.
Avvertenze
-MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
(Art. 30-ter del Regolamento)
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30-bis: a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente; c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50,00 euro. 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Art. 35 - RIMBORSI
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO PUO' ESSERE UTILIZZATO IL MODELLO PUBBLICATO NELLA SEZIONE ALLEGATI
Normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) - commi da 641 a 668
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Tributi
- Referente
- Roberta Visani Scozzi
- Responsabile
- Dott.ssa Barbara Dall'Omo
- Indirizzo
- Piazza Ettore Alpi, 1
- Tel
- 0558046154 - 0558046008
- Fax
- 0558046461
- tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
- Orario di apertura
- Per appuntamenti chiamare i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00 – Lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 – Apertura al pubblico Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10,30 alle 13,00 Lunedì dalle 15,30 alle 17,30
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