Accatastamento caminetti e stufe a biomasse mediante il sito SIERT

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La legge regionale n. 39/2005,

così come emendata dalla legge regionale n. 24/2022, prevede l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. 192/2005.

Con tale disposizione è stato quindi esteso l’obbligo di accatastamento anche per i camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa.

Il provvedimento sull’obbligo di accatastamento riguarda i cittadini di tutti i comuni della Toscana.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del SIERT (www.siert.regione.toscana.it).

E’ utile ricordare che qualora non si fosse ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse secondo quanto previsto dalla delibera 222/2023, dal 1 ottobre 2023 è comunque sempre possibile farlo gratuitamente tramite la pagina web del SIERT accedendo tramite Spid, CIE o Cns (https://siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php?mn=2&stmn=18).

Per i cittadini che avessero problemi o difficoltà nella procedura informatica è prevista la possibilità di avvalersi del supporto del soggetto competente alla realizzazione dei controlli, individuato nella società regionale ARRR SpA.

La stessa, in via assolutamente collaborativa con i cittadini, per chiarire eventuali dubbi o per chi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, ha attivato il numero telefonico 800 151 822, a cui è possibile chiedere informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR (www.arrr.it).

In caso di controllo, operato da un ispettore di ARRR SpA, che riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non viene emana la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro trenta giorni alla messa in regola.